Sul sito del Ministero dei Beni culturali sono stati pubblicati due decreti adottati dalla normativa sulla gestione collettiva dei diritti d’autore. Si concretizzano così due articoli del Decreto legislativo 25/2017 per l’attuazione della direttiva dell’Unione Europea sulla gestione dei diritti d’autore. Per l’entrata in vigore si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Riduzioni ed esenzioni: agevolazioni per gli organizzatori di spettacoli dal vivo sotto i cento partecipanti e di opere di giovani esordienti
Il primo decreto fa riferimento alle riduzioni e alle esenzioni a favore di organizzatori di spettacoli dal vivo in luoghi con capienza massima di cento partecipanti. In questo caso è riconosciuta una riduzione della quota da versare per i diritti d’autore pari al 20% sul totale dovuto.
Il decreto prevede inoltre una riduzione del 30% per chi organizza rappresentazioni di opere di giovani esordienti sotto ai 35 anni, nel caso in cui si tratti di prima rappresentazione dell’opera. I giovani devono essere titolari dell’intera quota dei diritti d’autore sull’opera. Se gli spettacoli sono organizzati in luoghi della cultura pubblici si riconosce l’esenzione totale del pagamento. Viene prevista inoltre l’assenza di sponsorizzazioni non attinenti alle attività di promozione delle opere rappresentate. Il numero di manifestazioni considerate su base nazionale, nell’arco di un anno solare, non potrà essere superiore a 20. Le riduzioni e le esenzioni non sono cumulabili tra loro. Il decreto stabilisce anche la creazione di un sistema di controlli. Esso si baserà su permessi che saranno rilasciati dalla SIAE o da un altro organismo di gestione in base alla documentazione prodotta.
Compensi spettanti ad artisti primari e comprimari
Il secondo decreto fa invece riferimento ai compensi dovuti ad artisti, interpreti e traduttori. Gli organismi e le entità di gestione che svolgono attività di amministrazione dei diritti collegati al diritto d’autore devono ricevere, entro 30 giorni dalla data di prima utilizzazione dell’opera, l’elenco con l’indicazione degli attori primari e comprimari, degli artisti e degli esecutori che vi hanno preso parte. La mancata comunicazione comporta sanzioni amministrative. A ogni artista comprimario viene riconosciuta una riserva di non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario, ma non superiore al 50% dell’importo dovuto alla totalità degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari.
Compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi
Per quanto riguarda i compensi per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, i produttori devono corrispondere il 50% del compenso a loro attribuito per apparecchi e supporti di registrazione audio agli artisti interpreti o esecutori. A fare da tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione dei diritti connessi al diritto d’autore. A versare la quota è la SIAE. L’attribuzione dei compensi avviene in misura percentuale ed è rapportata all’ammontare dei diritti spettanti, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione.