L’INPS con l’emanazione delle circolari n. 66 e n. 67 del 29 maggio ha attivato sul suo portale la possibilità di richiedere le indennità per marzo, aprile e maggio.
In particolare, per i lavoratori dello spettacolo, sul portale sono previsti 3 distinte opzioni di scelta:
1. Richiesta indennità per marzo e aprile per gli autonomi e occasionali dello spettacolo, ai sensi del DL 18/2020 e DL 34/20 Rilancio: i lavoratori che avessero già avuto la prima indennità in marzo non devono presentare una nuova domanda per ottenere la indennità di aprile.
2. Richiesta indennità per marzo, aprile e maggio per TUTTI gli intermittenti che hanno avuto dal 1/1/2019 al 31/1/2020 almeno 30 giornate di lavoro e non hanno in maggio un altro contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per questi sono previsti 3 assegni di 600€.
3. Richiesta per aprile e maggio per i lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro, ai sensi dell’art.84, comma 10 DL 34/2020, che non hanno un rapporto di lavoro dipendente al 19 maggio 2020.