Il contratto tra datore di lavoro e lavoratore può essere interrotto anticipatamente. In Italia, esistono diversi modi per chiudere un rapporto di lavoro.
Nel caso di lavoro a tempo indeterminato, che è la forma di lavoro “standard”, il fatto che non sia stabilito quando cesserà l’attività non significa che il contratto di lavoro durerà fino al pensionamento del lavoratore. Nel caso di lavoro a tempo determinato la data di cessazione del rapporto di lavoro è invece già determinata. In entrambi i casi vi possono essere però svariate ragioni che possono portare alla rottura anticipata del contratto di lavoro.
Il datore di lavoro
Dal punto di vista del datore di lavoro è possibile recedere anticipatamente il contratto dimostrando la sussistenza di una giusta causa, di un giustificato motivo oggettivo o di un giustificato motivo soggettivo (art. 1, Legge 604/1966).
La sussistenza di una giusta causa si presenta per gravi motivi disciplinari, che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro. Solo in questo caso l’interruzione del rapporto di lavoro è immediata.
Anche il giustificato motivo soggettivo rientra nei motivi disciplinari, ma vi rientra anche il caso in cui un lavoratore non è più in grado di svolgere la mansione per la quale è stato assunto (ad esempio, il caso di autista che diventi cieco).
Un giustificato motivo oggettivo si basa su ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Questo può essere, ad esempio, il caso del fallimento di un’azienda.
Il dipendente
Il dipendente che decide di recedere anticipatamente il contratto non è obbligato a fornire nessuna motivazione.
Per un dipendente, le dimissioni si possono però solo dare in modalità telematica attraverso il portale dell’Inps.
Altre informazioni utili
Nel caso di cessazione di contratto a tempo indeterminato, le ferie non godute vanno pagate alla fine del rapporto di lavoro.
Quando il contratto che viene concluso è a tempo determinato, allora la parte che recede è obbligata a risarcire per il periodo di tempo rimanente previsto dal contratto.